tassa sui contratti di borsa si applica solo alle compravendite,
non alle permute
Not. Adriano Pischetola
L'art.
1, c. 3, R.D. 30.12.1923, n. 3278, attrae nella sfera impositiva solo i
contratti a titolo oneroso.
Secondo
la r.m. 20.06.1994, n. V.10.633, tali devono intendersi solo i contratti di
compravendita.
La
Risoluzione esclude in tal modo dal novero degli atti assoggettabili al
tributo anche atti tipicamente a titolo oneroso diversi dalla
compravendita in senso stretto, ad es. le
permute, confermando quanto già sostenuto con r.m. 21.12.1985, n.
292237, secondo cui ai sensi dell'art. 1 del R.D. n.3278/23 nella denominazione
di contratto di borsa soggetto al tributo si intendono comprese solo le
compravendite aventi per oggetto i titoli mobiliari.
Conforme,
circ. ABI 24.05.1999, n.12, Serie Tributaria.